Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici. 

ATTESTAZIONE NUCLEO DI VALUTAZIONE

 

ATTESTAZIONE NUCLEO COMUNE PACECO AGOSTO 2023

RICEVUTA INVIO MODULO AGOSTO 2023

 

Attestazione del NdV di assolvimento degli obblighi di pubblicazione

 

Contenuto inserito il 28-03-2017 aggiornato al 12-09-2023

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