Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente
Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonchè' dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonchè' le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è' in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente gia' stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.
FATTORI INQUINANTI
Di seguito verranno fornite informazioni in riferimento alle seguenti tematiche legate ai principali fattori inquinanti, quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni, i rifiuti, le emissioni in atmosfera, gli scarichi di acque reflue, gli aspetti energetici e di tutela animale, nonché gli aspetti legati alla raccolta dei rifiuti:
A) Aspetti gestiti dal Servizio Ambiente
- inquinamento acustico
- inquinamento elettromagnetico
- inquinamento atmosferico
- inquinamento di suolo/sottosuolo acque superficiali/sotterranee
INQUINAMENTO ACUSTICO
L’inquinamento acustico è definito dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge Quadro sull'inquinamento acustico) come: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi. Il rumore può essere originato da impianti presenti in attività produttive come pure da attività musicali e ricreative all'aperto ed al chiuso, ma anche da impianti quali condizionatori o elettrodomestici in ambienti abitativi o da infrastrutture di trasporto quali ferrovie o strade.
Le competenze in materia di inquinamento acustico:
- attività rumorose permanenti: attività produttive/commerciali, ma anche specifiche attività ed impianti rumorosi;
- valutazione delle caratteristiche acustiche degli edifici in progetto o in ristrutturazione;
- autorizzazioni in deroga ai limiti acustici per le attività rumorose temporanee; provvedimenti restrittivi e sanzioni.
In caso di superamento di limiti è prevista la possibilità, a determinate condizioni, di richiedere una deroga (rilasciata su parere vincolante della ARPA) ai limiti massimi di rumore, per le attività di cantiere e lo svolgimento di manifestazioni, eventi e concerti.
In caso di disturbo si può inoltrare un esposto al Servizio Ambiente, descrivendo nel dettaglio la situazione subita. Quando il rumore è causato da attività produttive, commerciali o di intrattenimento musicale presso attività economiche, il Comune può svolgere, avvalendosi dell’ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambientale), attività di rilevamento ed ispezione sulle sorgenti che lo determinano. Allo scopo vengono utilizzati specifica strumentazione e, quando necessario, modelli matematici per il calcolo previsionale.
L’ARPA effettua, per conto del Comune, monitoraggi periodici dell’inquinamento acustico al fine di individuare possibili soluzioni di risanamento laddove sia possibile pianificare il traffico veicolare o la potenziale concentrazione di sorgenti.
INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
I campi elettromagnetici, invisibili all'occhio umano, sono presenti ovunque nel nostro ambiente di vita. La loro produzione può essere sia naturale sia artificiale (es.: passaggio di elettricità che produce un campo elettromagnetico a bassa frequenza). Ci sono poi onde radio ad alta frequenza utilizzate per la trasmissione di informazioni (es: antenne televisive; impianti radiofonici; stazioni radio base per la telefonia mobile). Il Comune, avvalendosi dell’Arpa, svolge interventi di misura a seguito di una richiesta formale ed esegue un controllo costante annuale di monitoraggio dei principali siti con sorgenti RF-MW (Radio Frequenza e Microonde) presenti sul territorio provinciale (Radio, Televisioni, Ponti Radio, Collegamenti, Telefonia Cellulare). Vengono svolti inoltre interventi di misura a breve e lungo periodo per la determinazione dei livelli di campo elettrico in grado di definire livelli di esposizione a partire da 0,45 V/m. Per frequenze ELF (Frequenze estremamente basse - frequenza industriale 50Hz), Arpa esegue interventi di misura su lungo periodo per la determinazione dei livelli di esposizione della popolazione residente nelle vicinanze di elettrodotti, stazioni e cabine di trasformazione dell'energia elettrica.
I livelli di riferimento previsti dalle norme vigenti per il campo magnetico sono i seguenti:
- limite di esposizione (100 micro Tesla): non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione (limite a tutela della salute contro l’insorgenza degli effetti acuti, immediatamente conseguenti all'esposizione);
- valore di attenzione (10 micro Tesla): non deve mai essere superato in ambienti abitativi (limite a tutela da eventuali effetti sulla salute a lungo termine per gli edifici esistenti);
- obiettivo di qualità (1 micro Tesla): deve essere rispettato nella progettazione di nuovi insediamenti abitativi (limite a tutela da eventuali effetti sulla salute a lungo termine, per gli edifici di nuova costruzione).
Recenti studi sugli effetti dannosi delle esposizioni continuative consigliano tuttavia livelli inferiori a 2 micro Tesla per l'esposizione prolungata al campo magnetico.
Il Settore Urbanistica ha compiti di pianificazione, autorizzazione e controllo in materia di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici, in particolare per gli impianti "stazioni radio base" (antenne a servizio dei telefonia, radio e tv) e pertanto, avvalendosi di ARPA effettua i monitoraggi periodici del rispetto dei limiti elettromagnetici nell’ambito delle autorizzazioni rilasciate.
Il Comune effettua controlli, avvalendosi dell’ARPA e su segnalazione dei cittadini, in merito al rispetto dei valori limiti di campo elettromagnetico originati da sorgenti (cabine elettriche, radio amatori, ecc.) diverse dalle stazioni radio base, periodicamente monitorate nell’ambito delle autorizzazioni sopra evidenziate.
Per quanto riguarda interferenze su segnali del digitale terrestre (DVBT), esse sono possibili a causa di malfunzionamenti di Stazioni Radio Base (SRB): ci si potrebbe quindi rivolgere alla Fondazione Ugo Bordoni al seguente link: https://www.helpinterferenze.it/: il servizio fornisce assistenza ai cittadini che riscontrano disturbi alla TV digitale terrestre, dovuti alle interferenze tra i segnali di telefonia (LTE) e segnali televisivi (DVTB).
La tecnologia 5G
L’attuale sviluppo della tecnologia 5G è fonte di un allarme nella popolazione che ha portato diverse amministrazioni comunali ad emettere ordinanze che bloccano le installazioni delle antenne necessarie per l’implementazione della rete.
Gli stessi amministratori, oltre che i cittadini, spesso riuniti in comitati contro le antenne 5G, hanno formulato negli ultimi tempi numerosi quesiti sulle caratteristiche tecniche della tecnologia 5G e sui suoi effetti sull’esposizione della popolazione e, più in generale, sulla salute.
Pur trattandosi di una tecnologia nuova che richiederà ancora tempo per poter esprimere le sue potenzialità, è fondamentale conoscere alcune sue specifiche tecniche per meglio comprendere la fondatezza delle problematiche poste e discuterle nel merito.
INQUINAMENTO DI SUOLO/SOTTOSUOLO ACQUE SUPERFICIALI/SOTTERRANEE
Bonifiche
Il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 (Titolo V della Parte quarta) disciplina la gestione dei siti contaminati e gli interventi di bonifica. Introduce le definizioni di sito potenzialmente contaminato, sito non contaminato e sito contaminato; introduce poi i parametri ed i criteri di distinzione che indirizzano le procedure amministrative ed operative. In particolare definisce le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), come livelli di contaminazione delle matrici ambientali superati i quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'esecuzione di un'analisi di rischio sito-specifica finalizzata al calcolo delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR). Le CSR rappresentano sia i livelli di contaminazione, superati i quali è necessario procedere alla bonifica del sito, sia i valori obbiettivo della bonifica stessa.
La definizione stessa di “sito contaminato” è conseguentemente funzione del superamento delle CSR e non di un limite tabellare mentre le CSC concorrono a definire i siti potenzialmente contaminati.
Obbligo di bonifica
Al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito o quando esista il sospetto di una possibile contaminazione, il soggetto responsabile deve attivare le misure d'emergenza atte a mitigare gli effetti dell'evento ed avviare un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento.
Le risultanze dell'indagine vanno confrontate con le rispettive CSC: se risultano inferiori, il procedimento si chiude; se risultano superiori, il sito viene definito potenzialmente contaminato.
L'iter amministrativo che ne deriva coinvolge il soggetto responsabile e le pubbliche amministrazioni (il Comune – Settore Ambiente, ARPA; Provincia, ASL, ecc.) e comporta la progettazione e l'esecuzione di un piano di caratterizzazione finalizzato anche alla successiva applicazione della analisi di rischio sito specifica.
Qualora le concentrazioni presenti in sito siano inferiori ai risultati dell'analisi di rischio sito specifica (CSR) non v'è obbligo di bonifica. Tuttavia il soggetto responsabile deve proporre un piano di monitoraggio
Se invece le concentrazioni presenti risultano superiori alle CSR, il sito viene definito “contaminato“ e l'obbligo di bonifica prevede l'elaborazione e la successiva messa in atto di un progetto operativo finalizzato alla riconduzione ad accettabilità del rischio connesso allo stato di contaminazione.
Tipologie di intervento
Il decreto 152/06 definisce i criteri generali per la scelta e la realizzazione delle varie tipologie di intervento in relazione allo stato di contaminazione e di utilizzo del sito ed in particolare prevede le seguenti misure:
- messa in sicurezza d'urgenza: insieme di interventi miranti a rimuovere le fonti ed a contenere la diffusione dei contaminanti ed impedirne il contatto diretto con la popolazione;
- messa in sicurezza operativa: insieme di interventi applicati su siti contaminati con attività produttive in esercizio; sono finalizzati a minimizzare il rischio per la salute umana o ambientale attraverso il contenimento dei contaminanti all'interno dei confini del sito;
- bonifica e ripristino ambientale/messa in sicurezza permanente: insieme di interventi che possono realizzarsi su siti contaminati non interessati da attività produttive in esercizio al fine di renderli fruibili per gli utilizzi previsti dagli strumenti urbanistici.
Scarichi fuori fognatura
Tutti gli scarichi non recapitanti in reti fognarie, dotate a valle di sistema di depurazione e scarico di acque rientranti nei valori limite di legge, devono essere preventivamente autorizzati.
Le autorizzazioni allo scarico di acque reflue provenienti dagli insediamenti di competenza comunale (insediamenti residenziali, attività commerciali, alberghiere, turistiche, sportive, ricreative, culturali e scolastiche) sono rilasciate al proprietario dell’unità immobiliare da cui lo scarico si origina.
L’autorizzazione definitiva si intende tacitamente rinnovata ogni quattro anni. Il rinnovo tacito non è subordinato dalla legge ad alcun adempimento a carico del titolare dello scarico, per l’evidente finalità di semplificazione perseguita dal legislatore regionale.
Le domande di autorizzazione degli scarichi di interesse comunale o la documentazione facente parte di una richiesta di titolo abilitativo, sono presentate all’ASP, mediante compilazione e sottoscrizione del relativo modello di istanza ed allegando tutta la documentazione prevista.