Atti di concessione

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 27 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 26 commi 2, 3, 4

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Ove i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.

3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. E' esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ECONOMICO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA SSD DATTILO 1980 A SOSTEGNO DELLE SPESE SOSTENUTE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2020-2021

Nominativo: S.S.D. DATTILO 1980 a.r.l
Dati fiscali: via Garibaldi 21 Dattilo - P.iva 02549930812
Struttura organizzativa responsabile: Settore IV
Dirigente o funzionario responsabile: Pellegrino Leonardo
Importo atto di concessione:  € 7.160,00
Data atto di concessione: 31-12-2021

Modalità seguita per l'individuazione del beneficiario

Con  nota prot. 27317- del 31/12/2021 il Sindaco ha rappresentato all'ufficio la
necessità di riconoscere mediante l'erogazione di un contributo economico per i meriti sportivi acquisti
nella stagione sportiva 2020-2021 alla SS Dattilo 1980 a.r.l. che ha disputato il campionato
nazionale di serie D usufruendo dell'impianto sportivo di Erice in quanto lo stadio G. Mancuso non
era omologato per la disputa di un campionato nazionale

Importi dei vantaggi economici corrisposti

ImportoDataAnno
€ 7.160,0011/03/20222022
Contenuto creato il 19-01-2022 aggiornato al 19-01-2022
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