Bandi di concorso
Bandi di concorso
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione, le tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non vincitori.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornati i dati di cui al comma 1.
2-bis. I soggetti di cui all'articolo 2-bis assicurano, tramite il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la pubblicazione del collegamento ipertestuale dei dati di cui al presente articolo, ai fini dell'accessibilita' ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
Procedura di reclutamento di personale a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell'art. 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici definitivamente approvate ed utilizzabili) – Annullamento parziale d'ufficio della determinazione Settore I n. 8/2022 in autotutela ex art. 21 nonies legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni – Individuazione dei candidati ammessi alla procedura per l'assunzione di n. 1 Istruttore direttivo tecnico – categoria D – posizione economica D.1.
Allegati
